Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento dello stesso. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso leggi l'informativa.

STATUTO

Art. 1  
   E' costituita l'Associazione "FRAMMENTI DI STORIA" che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, ciò significa che nessuna ideologia politica/religiosa dovrà e potrà influenzarne le attività. L’ Associazione è senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede legale in via Palestro, n. 7 – Zanica.
L’Assemblea ordinaria può deliberare il trasferimento della sede sociale in altra sede, istituire sedi secondarie e rappresentanze.
Art. 2
 
   L'Associazione "FRAMMENTI DI STORIA" persegue i seguenti scopi:
  • Conservare oggetti di uso comune, attrezzi, documenti fotografici e scritti appartenenti alla cultura contadina ed artigiana in genere di carattere locale.
  • Ricostruire ambienti di vita quotidiana con l’ausilio dei suddetti documenti storici.
  • Promuovere la conoscenza relativa alla diffusione della cultura contadina ed artigiana in genere di carattere locale nel mondo giovanile e adulto.
  • Ampliare la conoscenza della cultura contadina ed artigiana in genere di carattere locale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
  • Promuovere iniziative che favoriscano la conoscenza della cultura contadina tra la gente comune attraverso mostre ed esposizioni, feste, eventi, manifestazioni.
  • Promuovere iniziative per educatori ed insegnanti affinché sappiano trasmettere l'amore per le nostre radici poiché portatrici di valori sempre attuali.
  • Promuovere tutte le azioni volte alla costituzione di un Museo permanente di vita contadina attraverso cui conseguire le finalità suesposte.
  • Promuovere tutte le azioni volte alla diffusione della conoscenza della presenza del Museo anche come occasione di promozione turistica della zona.
Art. 3  
  L'associazione "FRAMMENTI DI STORIA" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, con tutti gli Enti pubblici e i privati che ne condividono le finalità e gli obiettivi varie attività, in particolare:
  • attività ricreative
  • attività culturali
  • attività di formazione
  • attività editoriali
Art. 4  
  Al fine di raggiungere gli scopi di cui agli articoli 2 e 3 l’ Associazione potrà:
  • realizzare eventi nazionali ed internazionali, come conferenze, congressi, corsi, simposi, incontri artistici di tutti i tipi;
  • intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni sia nazionali che estere, che perseguano scopi similari a quelli dell’Associazione;
  • finanziare e ricevere finanziamenti per le attività promosse e gestite direttamente e/o indirettamente;
  • promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente al proprio scopo;
  • favorire attività divulgative anche tramite pubblicazioni;
  • promuovere manifestazioni di ogni genere quali lezioni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento teorico/pratici, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da Enti pubblici o privati.
  • Allo scopo di reperire/raccogliere fondi da destinare alle finalità/attività istituzionali potrà:
  • partecipare, promuovere o organizzare manifestazioni di ogni genere, anche con somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici, assumendo anche sponsorizzazioni ed incarichi pubblicitari divulgativi;
  • promuovere attività commerciali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita libri, gadgets eccetera.

Per la realizzazione di quanto sopra oltre che di quanto indicato nell’articolo sub 2) e 3), l’Associazione potrà costituire e/o aderire ad Enti, sia privati che pubblici, sia nazionali che esteri, aventi finalità analoghe ovvero, anche direttamente o indirettamente collegati a quelle dell’Associazione nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche e non, italiane ed estere e con altri Enti che operano nei settori delle attività istituzionale e di quelle sopra indicate.
E’ vietato all’Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali e qualsivoglia attività non direttamente e strettamente connessa.
L’Associazione opterà per l’applicazione delle agevolazioni Legge 398/1991.

Art. 5  
  L'Associazione "FRAMMENTI DI STORIA" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  • Essa è costituita da:
    Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, e hanno sottoscritto il capitale sociale iniziale, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
  • Socio ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota. In caso di particolari necessità, l’Associazione può utilizzare i soci ordinari che abbiano competenze e capacità specifiche per svolgere prestazioni di lavoro occasionali retribuite.
    Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, rispettando le deliberazioni dell’assemblea.

Art. 6  
  L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
Art. 7  
  Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica l’indicazione di tutti i dati personali, i motivi della richiesta e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto – e clausole annesse- e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti. Se trattasi di persona giuridica (associazioni, enti, società), la domanda di ammissione dovrà contenere la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, la qualifica della persona che sottoscrive la domanda oltre alle dichiarazioni richieste per le persone fisiche.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Art. 8  
  Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art. 9  
  Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi previsti, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
Non è consentito ristornare anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il primo socio fondatore signor Esposito Pier Angelo consegna in comodato d’uso all’Associazione i beni di cui all’allegato 1 ; detti beni restano di sua e dei suoi eredi esclusiva proprietà ed in qualsiasi momento potranno richiederne la restituzione.
Art. 10  
  L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 11  
  Gli organi dell’Associazione sono:
  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Collegio dei Probiviri.
Art. 12  
  L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicazione mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente nell’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l’art.2372 del codice civile.
Art. 13  
   L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Comitato Tecnico Scientifico
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo
  • approva il regolamento interno;
  • approva il programma annuale.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione e tutto quanto inserito all’o.d.g.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 14  
  Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tre membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 15  
  Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione "FRAMMENTI DI STORIA", si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da:
  • il Presidente dell’Associazione;
  • da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
  • su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 16  
  Il Presidente dura in carica quattro anni, è rieleggibile ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 17  
  Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo scientifico dell’Associazione. E’ un organo consultivo. E’ composto da un numero minimo di tre e da un numero massimo di dieci membri. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico, di diritto, i soci fondatori.
Possono far parte del Comitato, soci ordinari e professionisti esterni, anche non soci, che posseggano un curriculum comprovante la loro esperienza nei campi di interesse dell’Associazione. Professionisti esterni possono essere cooptati anche per periodi temporanei o per singoli progetti. In quanto organo consultivo, la permanenza all’interno del Comitato dei soci fondatori ha durata illimitata; per gli altri membri la permanenza ha durata quadriennale rinnovabile, salvo i casi di permanenza temporanea o legata a singoli progetti. I soci fondatori possono comunque recedere dalla carica di membro del Comitato per motivi personali pur senza recedere dall’Associazione. Il recesso dal Comitato avviene ai sensi dell’art. 9. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell’Associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chiede la convocazione. Come mezzo di discussione, il Comitato potrà anche utilizzare una sezione riservata del sito web dell’Associazione. I membri del Comitato non sono tenuti al pagamento di. alcuna quota; la carica è gratuita. Sono compiti del Comitato Tecnico Scientifico:
proporre al Consiglio Direttivo le linee programmatiche e di indirizzo e le attività dell’associazione attraverso un piano tecnico scientifico;
formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio o dell’Assemblea, anche a beneficio di istituzioni ed enti di rilievo;
promuovere in ogni forma gli indirizzi di politica culturale dell’Associazione.
Art. 18  
  Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica quattro anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 19  
  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Con lo scioglimento dell’Associazione, i beni mobili di proprietà del signor Esposito Piero Angelo, primo socio fondatore, ancora detenuti dall’Associazione in forza di comodato, tornano di esclusivo uso e possesso del signor Esposito e dei suoi eredi
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20  
  Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo sulla base delle deliberazioni dell’assemblea.
Art. 21  
  Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere soggetta all’approvazione di almeno 2/3 dei soci ordinari e dei soci fondatori questi ultimi viventi al momento della modifica.
Art. 22  
  Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Le nostre mostre

               

 

per non dimenticare mostra
Zanica 2019
Per non dimenticare

  
Zanica 2019
I bauli dimenticati
        

mostrazanica piccola Zanica 2021

Lavorare su due ruote

      
 fotozanica23 pic

 Zanica 2023

   

           

  

      

           

 

 

 

Visite agli articoli
71404